Tutela amministrativa e giurisdizionale – Potere sostitutivo

Gli strumenti di tutela giurisdizionale nei confronti del provvedimento finale variano a seconda che ad essere leso sia un diritto soggettivo o un interesse legittimo.
Nel primo caso, il giudice competente è il giudice ordinario (Tribunale e Corti d’Appello), mentre in caso di violazione di interessi legittimi lo è il giudice amministrativo (TAR e Consiglio di Stato).
In particolari materie, espressamente previste dalla legge – giurisdizione esclusiva – il giudice amministrativo è competente anche in materia di diritti soggettivi.
L’organo competente per la tutela giurisdizionale avverso atti e/o provvedimenti ritenuti lesivi di diritti/interessi è il Tribunale Amministrativo Regionale.
Termini per presentare un ricorso per atti e/o provvedimenti amministrativi in generale:

  • 60 giorni, a pena di decadenza, dalla notificazione dell’atto, dalla sua comunicazione o comunque conoscenza;
  • entro 30 giorni, a pena di decadenza, per i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture nonché per i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all’esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

Termini per presentare un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione. L’azione può essere proposta decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento amministrativo.
Termini per fare ricorso su richieste di accesso ai documenti amministrativi. L’azione può essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza della decisione impugnata o dalla formazione del silenzio-rifiuto, mediante notificazione al Comune e ad almeno un controinteressato.

Tutela Amministrativa
Il ricorso amministrativo si risolve in un’istanza diretta ad una pubblica amministrazione al fine di vedere tutelata la propria situazione giuridica soggettiva lesa da un provvedimento della pubblica amministrazione senza l’interventi giurisdizionale.
Il fine del ricorso è l’annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento che si ritiene illegittimo e che ha determinato un assetto di interessi sul quale sia insorta una controversia tra autore e destinatario dell’atto o tra la P.A. e un soggetto terzo.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. È un rimedio giustiziale generale che permette di impugnare un atto amministrativo che presenta il carattere della definitività. Si propone al Presidente della Repubblica per far valere solo vizi di legittimità che abbiano leso diritti soggettivi o interessi legittimi. Caratteristica di questo ricorso è la relazione di alternatività con il ricorso giurisdizionale.
E’ infatti inammissibile il ricorso giurisdizionale proposto dopo la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e viceversa.
Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 120 giorni dalla notificazione, pubblicazione o piena conoscenza dell’atto e deve essere notificato, a pena di inammissibilità, ad almeno uno dei controinteressati.

Individuazione del soggetto cui è attribuito il potere di sostituire, in caso di inerzia, il Responsabile del Procedimento
L’art.2 della L. 241/1990, al comma 9-bis, prevede che l’organo di governo individui, nell’ambito delle figure apicali dell’amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell’ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all’ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione.
Il potere sostitutivo previsto dalle disposizioni sopra citate, nelle more di specifica individuazione,  è esercitato dal Segretario Comunale pro tempore.