Il 16 Dicembre scade il termine per il versamento del saldo imposte Imu e Tasi per l’anno 2019.
Aliquote I.M.U. anno 2019, determinate con deliberazione C.C. n. 10 del 18/03/2019, senza aumenti rispetto all’anno 2018:
Sono esenti IMU le abitazioni principali (ad eccezione A/1, A/8 e A/9), i fabbricati rurali ad uso strumentale, i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola.
Aliquote T.A.S.I. anno 2019, determinate con deliberazione C.C. n. 9 del 18/03/2019, senza aumenti rispetto all’anno 2018:
La Tasi non è dovuta per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9. L’imposta non è altresì dovuta per le pertinenze dell’abitazione principale (nella misura massima di una per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7). La Tasi non è dovuta per i terreni agricoli.
La Tasi è a carico del possessore per il 90% e a carico dell’occupante per il 10%. La quota del 10% non è dovuta per gli immobili destinati ad abitazione principale dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare. Utilizzando il link presente nel sito, Imu on-line, è possibile effettuare il calcolo e la stampa del mod. F24 sia per l’IMU e che per la TASI.